Infortunio e responsabilità penale del datore di lavoro: ‘in tema di sicurezza sul lavoro e normativa antinfortunistica, la condotta colposa del lavoratore può considerarsi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo laddove abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante la sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia’ (Cass. Pen. 26618/2020).
Cosa ci sta dicendo, tra le altre cose, la Cassazione? Che la responsabilità del datore di lavoro soggiace a regole severe e la prova contraria è difficile, una cosiddetta ‘probatio diabolica’: è difficile per il datore andare esente da responsabilità, anche quando la ‘colpa’ appaia di fatto del lavoratore.
Come evitare che, oltre a questi addebiti penali, vi siano anche conseguenze per l’azienda? Senza dubbio può aiutare l’avvenuta adozione ed attuazione, in ambito aziendale, di un Modello 231 di Organizzazione Prevenzione e Gestione del rischio.